Capitaneria di porto di Genova *)

Ordinanza N° 229/98

VISTA: la Legge 11.02.1971, n°50 e sucessive modifiche, recante "Norme sulla Navigazione da Diporto";
CONSIDERATO: il notevole incremento delle attività subacquee del Circondario Marittimo di Genova, particolarmente nelle acque prospicienti il promontorio di Portofino, caratterizzate dalla presenza di notevole traffico da diporto;
CONSIDERATO: che la maggior parte delle attività subacquee si svolgono in forma organizzata e con il supporto di mezzi nautici;
RITENUTO NECESSARIO: stabilire prescrizioni utili e necessarie ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, senza pregiudizio di quanto eventualmente di competenza di altre Autorità;
VISTA: la Legge 14.7.1965, n°963 sulla disciplina della pesca marittima e il regolamento per la sua esecuzione approvato con DPR n°1639 del 2.10.1968:
VISTO: l'articolo 10 del Decreto Legge 21.10.1996, n° 535 convertito in Legge 23.1.1996 n°647, recante disposizioni sul titolo per la condotta di imbarcazioni da diporto adibite al noleggo nelle acque marittime;
VISTI: visti gli articoli 17,30,68 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);
ORDINA

 

PARTE A - IMMERSIONI GUIDATE CON ACCOMPAGNATORE

ARTICOLO A.1
Nelle acque del Circondario Marittimo di Genova l'effettuazione a fini turistico/ricreativi di attività subacquee organizzate (immersioni guidate con accompagnatore), svolte con il supporto di unità navali, è consentito esclusivamente a Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro satatuto ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui ai sucessivi articoli.

ARTICOLO A.2
Le dotazioni di sicurezza previste dalle norme in vigore per la tipologia dell'unità navale e per la navigazione effettuata, devono essere integrate almeno con le seguenti:

- apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola da almeno sette litri, ovvero con bombola di almeno tre litri se   munita con erogatore a domanda ovvero sistemi analoghi omologati;
- mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso (fornito di batterie di riserva o di attacco per la ricarica continua alla batteria di bordo);
- tabella riportante i numeri telefonici e/o le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime; Ospedali, Liguria Emergenza Sanitaria, Centri   Iperbarici etc.) conforme all'allegato A;
- cassetta di pronto soccorso;
- almeno una bombola di riserva munita di doppio erogatore o dispositivi per l'erogazione dell'aria dalla superficie posizionati, per tutta la durata dell'immersione, ad una   profondità da 3 a 5 metri.

ARTICOLO A.3

Prima della partenza, il responsabile dell'unità navale deve annotare su apposito registro l'elenco dei partecipanti all'immersione, con l'indicazione dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei.

ARTICOLO A.4
L'accompagnatore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Imprese/Associazioni, nazionali od internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta.
Ogni accompagnatore non può guidare nell'immersione più di quattro subacquei simultaneamente e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi; in caso di brevetti di diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore.

ARTICOLO A.5
In caso di immersione con unità navale di appoggio ancorata, l'ancoraggio dell'unità dovra essere realizzato in maniera tale da poter essere "filato per occhio" in emergenza; in tale circostanza il punto di ormeggio dovra essere segnalato in superficie con un galleggiante (grippale costituito anche da un parabordo)

ARTICOLO A.6
Durante l'immersione l'unità navale dovrà sempre essere presidiata da una persona in grado di manovrare ed effettuare eventuali comunicazioni di emergenza.

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Questo testo è la copia in elaborazione grafica dell'originale.
Wreckdiveliguria non si rende responsabile per la veridicità del contenuto del testo legislativo qui riportato e rimanda alla consultazione del suo originale agli atti.


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© Erste Erscheinung: 05 November, 2003 - Letzte Aktualisierung: 05 Januar, 2005 von
Paolo Genta