Capitaneria di porto di Genova *)
Ordinanza N° 229/98
VISTA:
la Legge 11.02.1971, n°50 e sucessive modifiche, recante "Norme sulla
Navigazione da Diporto";
CONSIDERATO: il notevole incremento delle attività subacquee
del Circondario Marittimo di Genova, particolarmente nelle acque prospicienti
il promontorio di Portofino, caratterizzate dalla presenza di notevole traffico
da diporto;
CONSIDERATO: che la maggior parte delle attività subacquee si
svolgono in forma organizzata e con il supporto di mezzi nautici;
RITENUTO NECESSARIO: stabilire prescrizioni utili e necessarie ai fini
della salvaguardia della pubblica incolumità, senza pregiudizio di quanto
eventualmente di competenza di altre Autorità;
VISTA: la Legge 14.7.1965, n°963 sulla disciplina della pesca marittima
e il regolamento per la sua esecuzione approvato con DPR n°1639 del 2.10.1968:
VISTO: l'articolo 10 del Decreto Legge 21.10.1996, n° 535 convertito in
Legge 23.1.1996 n°647, recante disposizioni sul titolo per la condotta di
imbarcazioni da diporto adibite al noleggo nelle acque marittime;
VISTI: visti gli articoli 17,30,68 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo
59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);
ORDINA
PARTE A - IMMERSIONI GUIDATE CON ACCOMPAGNATORE
ARTICOLO
A.1
Nelle acque del Circondario Marittimo di Genova l'effettuazione a fini turistico/ricreativi
di attività subacquee organizzate (immersioni guidate con accompagnatore),
svolte con il supporto di unità navali, è consentito esclusivamente
a Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese che prevedano espressamente
tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro satatuto ed
è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui ai sucessivi articoli.
ARTICOLO
A.2
Le dotazioni di sicurezza previste dalle norme in vigore per la tipologia dell'unità
navale e per la navigazione effettuata, devono essere integrate almeno con le
seguenti:
-
apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione
continua con bombola da almeno sette litri, ovvero con bombola di almeno tre
litri se munita con erogatore a domanda ovvero sistemi analoghi
omologati;
- mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso (fornito
di batterie di riserva o di attacco per la ricarica continua alla batteria di
bordo);
- tabella riportante i numeri telefonici e/o le frequenze di ascolto dei principali
centri di soccorso (Autorità Marittime; Ospedali, Liguria Emergenza Sanitaria,
Centri Iperbarici etc.) conforme all'allegato A;
- cassetta di pronto soccorso;
- almeno una bombola di riserva munita di doppio erogatore o dispositivi per
l'erogazione dell'aria dalla superficie posizionati, per tutta la durata dell'immersione,
ad una profondità da 3 a 5 metri.
ARTICOLO A.3
Prima della partenza, il responsabile dell'unità navale deve annotare
su apposito registro l'elenco dei partecipanti all'immersione, con l'indicazione
dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori
subacquei.
ARTICOLO
A.4
L'accompagnatore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto
rilasciato da una delle Federazioni/Imprese/Associazioni, nazionali od internazionali,
generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio
brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse
con l'attività svolta.
Ogni accompagnatore non può guidare nell'immersione più di quattro
subacquei simultaneamente e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti
dal brevetto posseduto dagli stessi; in caso di brevetti di diverso grado dovrà
essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore.
ARTICOLO
A.5
In caso di immersione con unità navale di appoggio ancorata, l'ancoraggio
dell'unità dovra essere realizzato in maniera tale da poter essere "filato
per occhio" in emergenza; in tale circostanza il punto di ormeggio dovra
essere segnalato in superficie con un galleggiante (grippale costituito anche
da un parabordo)
ARTICOLO
A.6
Durante l'immersione l'unità navale dovrà sempre essere presidiata
da una persona in grado di manovrare ed effettuare eventuali comunicazioni di
emergenza.
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Questo
testo è la copia
in elaborazione grafica dell'originale.
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del contenuto del testo legislativo qui riportato e rimanda alla consultazione
del suo originale agli atti.