Capitaneria
di porto di Genova *)
Sezione
Tecnica
Ordinanza N° 18/99
ATTENZIONE
La presente Ordinanza è stata modificata dall' Ordinanza
183/2003.
Le modifiche sono segnalate con testo di colore ROSSO
mentre le aggiunte con testo di colore GIALLO.
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Genova:
VISTA la legge 11.02.1971
n° 50 e successive modifiche, recante "Norme sulla Navigazione da Diporto";
CONSIDERATO il notevole incremento delle attività subacquee del Circondario
Marittimo dì Genova, caratterizzate dalle presenza di notevole traffico
da diporto;
CONSIDERATO che la maggior parte delle attività subacquee si svolgono
in forma organizzata, spesso con il supporto di mezzi nautici;
RITENUTO necessario stabilire prescrizioni utili ai fini della salvaguardia
della pubblica incolumità, senza pregiudizio di quanto eventualmente
di competenza di altre Autorità;
VISTA la Legge 14.07.1965, n.963 sulla disciplina della pesca marittima e il
regolamento per la sua esecuzione approvato con DPR n.1639 del 02.10.1968;
RITENUTO necessario di dover meglio disciplinare ed integrare le norme della
propria ordinanza
n.229/98 in data 18 luglio 1998 alla luce dell'esperienza acquisita
durante il periodo di vigenza della stessa;
VISTI gli articoli 17, 30, 68 e 21 del Codice della Navigazione e l'articolo
59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);
ORDINA
PARTE A - IMMERSIONI GUIDATE CON SUPPORTO DI UNITA' NAVALI
ARTICOLO A.1
Nelle acque
del Circondario Marittimo di Genova l'effettuazione a fini turistico/sportivi
di attività subacquee organizzate (immersioni guidate con accompagnatore),
svolte con il supporto di unità navali, è consentito
esclusivamente a Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese che prevedano
espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro
statuto ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui ai
successivi articoli.
ARTICOLO A.2
Le dotazioni
di sicurezza previste delle norme in vigore, per la tipologia dell'unità
navale e per la navigazione effettuata, devono essere integrate almeno con le
seguenti:
- apparecchiature per la
somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con
bombola da almeno sette litri, ovvero con bombola di
almeno tre
litri, se munita di erogatore a domanda, ovvero con sistemi analoghi
omologati;
- mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri
di soccorso (fornito di battere di riserva o di attacco per la ricarica continua
alla batteria di bordo);
- tabella riportante i numeri telefonici e/o le frequenze di ascolto
dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali,
Liguria Emergenza Sanitaria, CentriIperbarici,
ecc.) conforme all'allegato A;
- cassetta di pronto soccorso;
- almeno una bombola di riserva munita di doppio erogatore
o dispositivi per l'erogazione dell'aria dalla superficie posizionati, per tutta
la durata dell'immersione, a bordo
dell'imbarcazione
o ad una profondità da 3 a 5 metri a discrezione del
responsabile dell'unità navale, per meglio garantire le condizioni di
sicurezza.
ARTICOLO A.3
Prima della
partenza, il responsabile dell'unità navale deve annotare su
apposito registro l'elenco dei partecipanti all'immersione, con l'indicazione
dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori
subacquei.
ARTICOLO A.4
L'accompagnatore
per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto
rilasciato da una delle Federazioni/Imprese/Associazioni, nazionali od internazionali,
generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal
proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e
penali connesse con l'attività svolta.
Ogni accompagnatore non può guidare nell'immersione più di cinque
subacquei simultaneamente e deve rispettare i limiti di profondità
stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi; in caso di brevetti
di diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità
previsto dal grado inferiore.
ARTICOLO A.5
In caso di
immersione con unità navale d'appoggio ancorata, l'ancoraggio dell'unità
dovrà essere realizzato in maniera tale da poter essere "filato
per occhio" in emergenza; in tale circostanza il punto di ormeggio dovrà
essere segnalato in superficie con un galleggiante (grippiale costituito anche
da un parabordo).
ARTICOLO A.6
Durante l'immersione
l'unità navale dovrà sempre essere presidiata da una persona in
grado di manovrare ed effettuare eventuali comunicazioni d'emergenza.
ARTICOLO A.7
Oltre ai
prescritti segnali di fondo, se previsti in relazione alla lunghezza, l'unità
deve mostrare:
durante il giorno:
- in acque nazionali una bandiera di colore rosso con diagonale bianca;
- di giorno, in aggiunta ai segnali di cui sopra, la Associazione/Impresa/Società/Circolo
sportivo ha facoltà di utilizzare un pallone per segnalazione di subacqueo
ancorato
nella zona di cui avviene l'immersione (pallone rosso con sovrastante bandiera
rossa con striscia diagonale bianca);
Di notte:
- una luce lampeggiante gialla visibile, a giro d'orizzonte, a non meno di 300
metri di distanza.
Tutti gli operatori subacquei devono, comunque, operare entro i 50 metri dai segnali sopra detti (bandiera su imbarcazione, pallone regolamentare).
ARTICOLO A.8
Nel caso
di immersioni subacquee organizzate da Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese
per le prove di conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate le modalità
stabilite dalle Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali
generalmente riconosciute. Per tali immersioni, il sodalizio organizzatore dovrà
far pervenire alla Capitaneria di Porto di Genova- Sala Operativa, almeno 12
ore prima dell'evento anche a mezzo fax una informativa (come da allegato B)
riportante:
- data, ora e luogo dell'immersione;
- numero dei partecipanti;
- nominativo dell'istruttore responsabile e degli eventuali assistenti;
- unità navale utilizzata;
- modalità operative.
PARTE B- IMMERSIONI GUIDATE SENZA SUPPORTO DI UNITA' NAVALI
ARTICOLO B.l
Nelle acque
del Circondario Marittimo di Genova l'effettuazione a fini turistico/sportivi
di attività subacquee organizzate (immersioni guidate con accompagnatore),
svolte senza il supporto di unità navali, è consentito
esclusivamente a Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese che prevedano
espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro
statuto ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui ai
successivi articoli.
ARTICOLO B.2
Durante le
immersioni dovranno essere sempre disponibili le seguenti dotazioni di sicurezza:
- apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in
erogazione continua con bombola da almeno sette litri,
ovvero con bombola di almeno tre
litri se
munita con erogatore a domanda ovvero con sistemi analoghi omologati;
- mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri
di soccorso;
- tabella riportante i numeri telefonici e/o le frequenze di ascolto
dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali
, Liguria Emergenza Sanitaria, Centri
Iperbarici, ecc.)
conforme all'allegato A;
- cassetta di pronto soccorso.
ARTICOLO B.3
Prima della
partenza, il responsabile dell'immersione deve annotare su apposito
registro l'elenco dei partecipanti all'immersione, con l'indicazione
dei brevetti posseduti, i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei.
ARTICOLO B.4
L'accompagnatore
per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto
rilasciato da una delle Federazioni/Imprese/Associazioni, nazionali od internazionali,
generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal
proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e
penali connesse con l'attività svolta.
Ogni accompagnatore non può guidare nell'immersione più di cinque
subacquei simultaneamente e deve rispettare i limiti di profondità
stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi; in caso di brevetti
di diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità
previsto dal grado inferiore.
ARTICOLO B.5
Nelle immersioni
diurne il responsabile dell'immersione ha l'obbligo di provvedere al segnalamento
con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale
bianca, visibile a una distanza non inferiore a 300 metri.
I subacquei partecipanti all'immersione devono operare entro un raggio di 50
metri dalla verticale del segnale sopraddetto.
Nelle immersioni notturne iI segnale è
costituito dal pallone galleggiante diurno sulla cui asta sia installata una
luce lampeggiante gialla visibile a giro d'orizzonte a non meno di 300 metri
di distanza.
ARTICOLO B.6
Nel caso
di immersioni subàcquee organizzate da Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese
per le prove di conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate le modalità
stabilite dalle Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali
generalmente riconosciute.
Per tale immersioni, il sodalizio organizzatore dovrà far pervenire alla
Capitanerìa di Porto di Genova - Sala Operativa, almeno 12 ore prima
dell'evento anche a mezzo fax (010-261064), una informativa (come da tabella
B) riportante:
• data, ora e luogo dell'immersione;
• numero dei partecipanti;
• nominativo dell'istruttore responsabile e degli eventuali assistenti;
• modalità operative.
PARTE C - ATTIVITÀ SUBACQUEA SVOLTA DA PRIVATI
ARTICOLO C.1
Nelle immersioni
diurne il subacqueo ha l'obbligo di segnalarsi con un pallone galleggiante rosso
recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a una distanza
non inferiore a 300 metri. Se il subacqueo in immersione è accompagnato
da mezzo nautico d'appoggio, la bandiera rossa con striscia diagonale bianca
deve essere issata sul mezzo nautico con le modalità di cui al precedente
articolo A.7.
Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo
nautico d'appoggio o del pallone galleggiante portante la bandiera di segnalazione.
Nelle immersioni notturne il segnale è
costituito dal pallone galleggiante diurno sulla cui asta sia installata una
luce lampeggiante gialla visibile a giro d'orizzonte a non meno di 300 metri
di distanza.
Se vi sono più subacquei, è sufficiente
un solo segnale qualora operino tutti entro il raggio di 50 metri dalla verticale
del segnale.
Se ci si avvale di barca di appoggio, la stessa dovrà tenere i dovuti
segnalamenti accesi, con le modalità di cui al precedente articolo A.7,
ed essere munito di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in caso di necessità.
A bordo dovrà esservi persona in srado di fornire assistenza.
PARTE D - DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO D.l
L'esercizio
di attività subacquea è vietato:
- a distanza inferiore a
metri 200 dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
- a distanza inferiore a metri 200 dalle navi mercantili e a metri 300 dalle
navi militari di qualsiasi nazionalità ancorate fuori dai porti;
- nelle zone di mare di regolare transito delle navi per l'uscita e l'entrata
nei porti e per l'ancoraggio, stabilita con apposita Ordinanza del Capo del
Circondario Marittimo;
- nelle zone di mare interdette alla balneazione.
- In prossimità dei
segnali di cui agli arti A.7, B.5 e C.1, le unità in transito, se propulse
a vela o a motore, devono moderare la velocità e mantenersi a
una
distanza di
100 metri.
ARTICOLO D.2
I contravventori
alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno puniti
ai sensi dell'art. 1231 del Codice della Navigazione o ai sensi delle Leggi
citate in premessa per quanto attiene il diporto nautico.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza che entra in vigore il 15 marzo 1999 e sostituisce l'ordinanza n.229/98 in data 18 luglio 1998.
Genova, 16 febbario 1999
f.to IL COMANDANTE
C.A. (CP) Eugenio SICUREZZA
*)
Questo testo è la copia in elaborazione
grafica dell'originale.
Wreckdiveliguria non si rende responsabile per la veridicità
del contenuto del testo legislativo qui riportato e rimanda alla consultazione
del suo originale agli atti.